Allegato ACapo III

Art. 48

RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI

In vigore dal 12 dic 2012
- RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei professionisti interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
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