Allegato A›Capo III
Art. 48
RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI
In vigore dal 12 dic 2012
- RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei professionisti interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-48