Allegato ACapo III

Art. 42

INDENNITÀ DI ACCESSO

In vigore dal 12 dic 2012
- INDENNITÀ DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il professionista svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi un rimborso per spese di viaggio, tale rimborso sarà a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al professionista che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al professionista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. 4. Al professionista, che risiede in località insulare compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, è corrisposto per ogni accesso un'indennità pari al costo del biglietto di andata e ritorno -tariffa residente, a mezzo traghetto. 5. L'indennità di cui al presente articolo ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.
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