Allegato A›Capo III
Art. 38
CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO
In vigore dal 12 dic 2012
- CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO
1. Fermo restando quanto disposto dagli e dalla norma transitoria n. 5 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell' del succitato accordo, la riammissione in servizio del professionista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-38