Allegato A›Capo II
Art. 26
DOVERI E COMPITI DEL MEDICO GENERICO
In vigore dal 12 dic 2012
- DOVERI E COMPITI DEL MEDICO GENERICO
1. Nello svolgimento della propria attività ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni:
a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;
b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
d) prescrive le specialità medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari;
e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;
f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale;
g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;
i) effettua visite di controllo e visite ispettive;
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l);
n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio;
o) può svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN;
p) può svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN;
q) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e rilascia la relativa certificazione medico legale;
t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;
u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario;
v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-26