Allegato A›Capo I
Art. 21
PREMIO DI OPEROSITÀ E DI COLLABORAZIONE
In vigore dal 12 dic 2012
- PREMIO DI OPEROSITÀ E DI COLLABORAZIONE
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei comma 7, 8 e 9.
2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.
3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1.
4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-21