Allegato A

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

In vigore dal 12 dic 2012
Allegato A (Arti. 1, comma 1 del Regolamento) ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI ) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO - LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. - CAMPO DI APPLICAZIONE 1.Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell', comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominati Uffici SASN). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall', comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della Salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali ivi comprese quelle medico legali rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalità sanitarie al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalità sanitarie, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile territorialmente competente. 4. Ai medici generici ambulatoriali e alle altre professionalità sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui il capo I, salvo quanto disposto negli articoli dei capi II e III del presente accordo. 5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici sino al 31 dicembre 2009 e rimane in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.
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