Art. 4
Uso, a titolo gratuito, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi
In vigore dal 10 ott 2012
1. Il Ministero della difesa può motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalità di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico.
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