Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 ott 2012
IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall', comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 300, nonché delle specifiche modalità attuative; Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che stabilisce l'istituzione della società per azioni denominata «Difesa Servizi s.p.a.» della quale il Ministero della difesa può avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Visto l'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 124, 125 e 126; Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a essi assimilabili; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 luglio 2011 e del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/501138 del 18 aprile 2012; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio; c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; e) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:2012-07-25;162#art-1

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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo