Art. 9
Norme di rinvio
In vigore dal 5 lug 2012
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2012
Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Interno, registro n. 5, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2012-04-16;80#art-9