Art. 7
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
In vigore dal 5 lug 2012
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione
dei vincitori del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it
2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
Storico versioni
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