Art. 1

In vigore dal 11 apr 2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare; Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011; Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: 1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue: a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine è aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»; b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine è aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce: «6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile. Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore. Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2 -CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p. Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw). Requisiti di purezza: Piombo: 3 ppm; Arsenico: 3 ppm; Mercurio: 0,5 ppm; Cadmio: 1 ppm; Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°); Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».
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