Art. 1
1 / 2In vigore dal 11 apr 2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare;
Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue:
a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine è aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;
b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine è aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce:
«6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile.
Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.
Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2 -CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p.
Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).
Requisiti di purezza:
Piombo: 3 ppm;
Arsenico: 3 ppm;
Mercurio: 0,5 ppm;
Cadmio: 1 ppm;
Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);
Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-02-17;31#art-1