Art. 11
Clausola finanziaria
In vigore dal 22 mag 2012
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2012-02-16;51#art-11