Art. 10

Coordinamento e controllo

In vigore dal 22 mag 2012
1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unità tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell'INAIL.
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Coordinamento e controllo (Art. 10 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.) — Testo vigente | Portale Normativo