Art. 7

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 7 apr 2012
1. Non è consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalità diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I tempi e le modalità di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all' sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2012 Il Ministro: Monti Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 79
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Disposizioni finali e transitorie (Art. 7 Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).) — Testo vigente | Portale Normativo