Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 7 apr 2012
1. Non è consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalità diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalità di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all' sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 79
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-02-03;26#art-7