Art. 6
Accesso indiretto al SIOPE
In vigore dal 7 apr 2012
1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di attività di studio ed analisi riguardanti l'attività finanziaria delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a singoli enti.
2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati.
3. Nel sito www.siope.tesoro.it è pubblicato l'elenco delle richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.
Storico versioni
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