Art. 7
Proprietà degli impianti
In vigore dal 29 lug 2015
1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si è nelle condizioni previste nell', comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all', comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all', comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l', commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all', comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l', commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all', comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all', comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all', comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all' o 6, al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all', comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-7