Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 nov 2022
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88.
3. Le disposizioni dell' si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell' si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera a)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
- Il Decreto 2 maggio 2022, n. 88 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5 con riguardo ai soggetti che detengono in una impresa, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del Codice".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-11;220#art-2