Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 nov 2022
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
Visto altresì l'articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilità con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, e tenuto conto dell' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190;
Adotta il seguente regolamento:
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-11;220#art-1