Art. 6
Norme transitorie e finali
In vigore dal 1 nov 2011
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtù di quanto espressamente stabilito all', comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2011
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17
Storico versioni
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