Art. 5

Disciplina dei conflitti d'interesse

In vigore dal 1 nov 2011
1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. 2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. 3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 4. L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.
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