Art. 7
Norme transitorie e finali
In vigore dal 8 ott 2011
1. Ai sensi dell', comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995.
2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all', comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 111
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-08-04;155#art-7