Art. 2
Individuazione dei settori
In vigore dal 8 ott 2011
1. I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall' della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge.
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma.
Storico versioni
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