Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 mar 2011
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell'esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario;
c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attività lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purchè sia svolta in ambito ferroviario;
d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-24;19#art-3