Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 mar 2011
1. Le aziende o unità produttive di cui all' applicano il presente regolamento relativamente all'attività lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto. 3. Le aziende o unità produttive di cui all' applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unità produttiva.
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