Art. 2

Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615

In vigore dal 23 nov 2010
1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 è sostituito dal seguente: «6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'».
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