Art. 1
Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615
In vigore dal 23 nov 2010
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);
Adotta
il seguente regolamento:
Sostituzione dell' del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615
1. L' del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 è sostituito dal seguente:
« (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».
Storico versioni
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