Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
In vigore dal 21 ott 2010
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici di cui all'articolo1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all', comma 2, lettera b).
2. Il personale di cui al comma 1 già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all', comma 2, lettera c), entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che è stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici.
4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
5. Qualora la certificazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale è depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte dell'autorità scolastica o dell'ufficio scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. L'onere della presentazione della certificazione di cui all', comma 2, lettera b) è assolto anche mediante la produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della medesima certificazione, autenticata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.
7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti, tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni
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