Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2010
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l', commi 4-octies e 4-novies, che prevedono l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o che è già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
Visto il comma 4-decies del medesimo del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
Visto il comma 4-undecies del medesimo del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto decreto-legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l', comma 4, l' e l'articolo 18, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;
Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010;
Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:
a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;
c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli , comma 2, della legge n. 68 del 1999.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per condizione familiare, di cui all', commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravità, rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonché quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;
b) per certificazione medica originale, di cui all', comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell' della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorità scolastiche di cui all', comma 4-octies del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento;
d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all', comma 4-novies del decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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