Art. 51
Assegnazione delle opposizioni
In vigore dal 9 set 2021
1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli , il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio può decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-51