Art. 50

Opposizione a registrazione internazionale

In vigore dal 9 set 2021
1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice. 2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell', il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi: a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia; b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio. 3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene: a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo; b) l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge; c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore; d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto. 4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119. 5. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119. 6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato comunicato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione. 7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una comunicazione: a)... di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile; b) di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-50

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