Art. 4

Requisiti degli organismi affidatari e del personale

In vigore dal 20 nov 2009
1. L'espletamento dei servizi di cui all' è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell' del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza. 2. In particolare, sono richiesti: a) nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall' del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell'institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella società o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonché di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; b) nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente; c) l'affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza; d) l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3; e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all'; f) la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalità degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante. 3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall'articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall'allegato A) al presente decreto. 4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall'articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all'. 5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2009-09-15;154#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo