Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 nov 2009
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 256-bis, comma 2, lettera a);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l' del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell' del predetto decreto-legge n. 9 del 1992;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»;
Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 agosto 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D 5, del 14 settembre 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2009-09-15;154#art-1