Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 31 ott 2009
1. In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è formato in applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
2. Sono altresì iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti» coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
3. In ossequio alla disposizione di cui all', comma 1, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale è iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale quest'ultimo è iscritto. Il trasferimento è disposto d'ufficio, per iniziativa dell'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto, è notificato al tirocinante ed al professionista a cura dell'Ordine territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio è esercitato, per ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l'esito del controllo sulla frazione di semestre precedente il trasferimento è comunicato, a cura dell'Ordine territoriale di provenienza, all'Ordine territoriale che riceve il trasferimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2009
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108
Storico versioni
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