Art. 2
Riscossione coattiva delle sanzioni
In vigore dal 5 set 2009
1. Decorso inutilmente il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento ISVAP ai fini del pagamento volontario delle sanzioni, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, l'ISVAP procede alla riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione del debito a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2009
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 120
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-06-19;124#art-2