Art. 2

Riscossione coattiva delle sanzioni

In vigore dal 5 set 2009
1. Decorso inutilmente il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento ISVAP ai fini del pagamento volontario delle sanzioni, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, l'ISVAP procede alla riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione del debito a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2009 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 120
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