Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 set 2009
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'articolo 328, comma 3, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo Codice;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 26, comma 3, che ha trasferito dal Ministero delle attività produttive all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - la competenza ad adottare i predetti provvedimenti sanzionatori e tenuto conto che 1'ISVAP ha conseguentemente provveduto a disciplinare la relativa procedura di irrogazione con proprio regolamento 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16038 del 4 giugno 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «regolamento ISVAP»: il provvedimento ISVAP 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
d) «sanzioni»: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-06-19;124#art-1