Art. 6
Esame finale e diploma
In vigore dal 28 lug 2009
1. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale è composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonché due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attività culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni e le attività culturali Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-05-26;87#art-6