Art. 3

Caratteristiche del corpo docente

In vigore dal 28 lug 2009
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché presso le università, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni; b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni; c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni; d) siano docenti universitari; e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482; f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attività professionale. 2. Le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle professionalità indicate all' del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice. 3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie: a) professori universitari o ricercatori universitari; b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482; c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica; d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica; e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli. 4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, è valutata secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del Codice.
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