Art. 2
Limiti di valore
In vigore dal 8 ago 2009
1. Le modalità di annotazione indicate all', commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:
=====================================================================
TIPOLOGIE | VALORI (ESPRESSI IN EURO)
=====================================================================
1. Reperti archeologici provenienti da: |
a) scavi e scoperte terrestri o |
sottomarine; b) siti archeologici; c) |
collezioni archeologiche. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
2. Elementi, costituenti parte |
integrante di monumenti artistici, |
storici o religiosi e provenienti dallo |
smembramento dei monumenti stessi, aventi|
più di cento anni. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
3. Quadri e pitture diversi da quelli |
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti |
interamente a mano su qualsiasi supporto |
e con qualsiasi materiale. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
4. Acquerelli, guazzi e pastelli |
eseguiti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
5. Mosaici diversi da quelli delle |
categorie 1 e 2 realizzati interamente a |
mano con qualsiasi materiale e disegni |
fatti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
6. Incisioni, stampe, serigrafie e |
litografie originali e relative matrici, |
nonché manifesti originali. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
7. Opere originali dell'arte statuaria o|
dell'arte scultorea e copie ottenute con |
il medesimo procedimento dell'originale, |
diverse da quelle della categoria 1. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
8. Fotografie, film e relativi negativi.| 5.000
---------------------------------------------------------------------
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le|
carte geografiche e gli spartiti |
musicali, isolati o in collezione. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
10. Libri aventi più di cento anni, |
isolati o in collezione. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
11. Carte geografiche stampate aventi |
più di duecento anni. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
12. Archivi e supporti, comprendenti |
elementi di qualsiasi natura aventi più |
di cinquanta anni. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
13. a) Collezioni ed esemplari |
provenienti da collezioni di zoologia, |
botanica, mineralogia, anatomia; | 12.500
---------------------------------------------------------------------
b) Collezioni aventi interesse storico, |
paleontologico, etnografico o |
numismatico. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
14. Mezzi di trasporto aventi più di |
settantacinque anni. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
15. Altri oggetti di antiquariato non |
contemplati dalle categorie da 1 a 14, |
aventi più di cinquanta anni. | 12.500
2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2009
Il Ministro per i beni e le attività culturali: Bondi
Il Ministro dell'interno: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-05-15;95#art-2