Art. 1

Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni

In vigore dal 8 ago 2009
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128; Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009; Adotta il seguente regolamento: . Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni 1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione. 2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all', delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica. 3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare: della tipologia di opera; della tecnica di esecuzione; del supporto materico; del soggetto rappresentato; delle dimensioni; dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile; dell'epoca di realizzazione; dell'expertise o della bibliografia, se esistenti. 4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.
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Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni (Art. 1 Regolamento recante indirizzi, criteri e modalita' per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.) — Testo vigente | Portale Normativo