Art. 2

In vigore dal 13 gen 2009
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli indicatori di cui all' sono soggetti a revisione, se eventuali modifiche nella struttura o nel funzionamento del mercato dei trasporti marittimi o nelle caratteristiche e modalità di operatività dei porti fanno emergere la necessità di tale revisione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2008 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 271
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-11-20;202#art-2

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