Art. 1

In vigore dal 13 gen 2009
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l', comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge finanziaria 2007»), che autorizza un contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2008, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment; Visti i commi 1004, 1005, 1006 e 1007 dell' della citata legge, i quali forniscono ulteriori indicazioni sulla destinazione delle risorse di cui al predetto comma 1003 nonché sulle modalità del loro utilizzo; Considerato che il comma 1003 del citato della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, ai fini di cui al comma medesimo e, pertanto, allo scopo di consentire l'assegnazione delle risorse in esso previste; Considerata la necessità di emanare il decreto di cui al predetto comma 1003, allo scopo di definire i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, per le anzidette finalità; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che gli elementi indicatori da prendere in considerazione per 1'individuazione di un hub portuale di interesse nazionale, ai predetti fini, debbano essere riferiti, per valori relativi ad un triennio, ai volumi delle principali categorie di merci movimentate, al numero di contenitori imbarcati e sbarcati nonché alla disponibilità di adeguate infrastrutture ed aree al servizio dei traffici nazionali ed internazionali, alla sussistenza di servizi di trasporto marittimo di feederaggio, nonché alla disponibilità di connessioni con strutture logistiche di lavorazione della merce; Ritenuto opportuno fare riferimento, per l'individuazione del valore degli indicatori di carattere quantitativo, ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorità portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorità, ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorità marittime; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008; Considerato che la predetta Conferenza permanente ha espresso parere favorevole, alla duplice condizione che, nel provvedimento, sia evitato ogni riferimento alla qualificazione del porto hub e sia previsto che il quantitativo complessivo di merce imbarcata per l'estero e sbarcata in provenienza da porti esteri non inferiore a 10 milioni di tonnellate, quale valore medio annuale dell'ultimo triennio, possa costituire indicatore alternativo a quello del numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000, fermi restando gli altri elementi indicatori; Ritenuto di non accogliere la richiesta emendativa della predetta Conferenza permanente con riguardo alla seconda condizione di cui al precedente Considerato, in quanto detta richiesta ne snaturerebbe la finalità, non potendosi prefigurare, i criteri e le caratteristiche degli hub portuali, prescindendo da un indicatore, quale quello relativo alla movimentazione dei contenitori (, comma 1, lettera b), che è essenziale per tale tipologia di porti; Considerato che, nel provvedimento, non è presente alcun riferimento alla qualificazione del porto hub e, pertanto, anche tale richiesta non risulta suscettibile di accoglimento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 16941 del 20 ottobre 2008; Adotta il presente regolamento: . 1. Agli esclusivi fini di cui all', comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli indicatori quantitativi, strutturali e funzionali per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale ammissibili ai relativi contributi, sono i seguenti: a) volume complessivo del traffico medio annuo di merci imbarcate e sbarcate, negli ultimi tre anni, non inferiore a 20 milioni di tonnellate; b) numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000; c) disponibilità di banchine o punti di ormeggio idonei all'accosto di naviglio specializzato per il trasporto di merci in colli e di merci alla rinfusa, solide e liquide, in servizio su rotte nazionali ed internazionali, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere a) e b); d) disponibilità di spazi e di strutture a terra per la sosta ed il deposito delle merci in colli e delle merci alla rinfusa o liquide, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere a) e b); e) sussistenza o avviata realizzazione, in prossimità del porto ed in collegamento con esso, di strutture logistiche di lavorazione della merce e disponibilità di servizi di trasporto marittimo di feederaggio in partenza dal porto. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono hub portuali di interesse nazionale i porti marittimi che dispongono degli indicatori di cui al medesimo comma 1. 3. Per l'individuazione del valore degli indicatori quantitativi di cui al comma 1, si fa riferimento ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo triennio o, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorità portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorità, ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorità marittime.
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