Art. 2
In vigore dal 1 gen 2009
1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:
a) attività svolta ai sensi del comma 1 dell' della legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) all'estero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) all'estero 2 per cento;
c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193#art-2