Art. 2

In vigore dal 1 gen 2009
1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali: a) attività svolta ai sensi del comma 1 dell' della legge: 1) in Italia 80,00 per cento; 2) all'estero 9,90 per cento; b) organizzazione degli uffici: 1) in Italia 8 per cento; 2) all'estero 2 per cento; c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.
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