Art. 2

Prova preselettiva

In vigore dal 18 dic 2021
1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento nonché di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all', comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2008-09-18;163#art-2

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