Art. 3

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

In vigore dal 18 dic 2021
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; b) titoli: 5 punti. 3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso. 4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. 5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi. 6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. 7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro. 8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2008-09-18;163#art-3

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