Art. 3

In vigore dal 23 set 2008
1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento e ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell', comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%. 2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f) dell', comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2008-07-09;139#art-3

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