Art. 1

In vigore dal 23 set 2008
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003; Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134; Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, g1i incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008; Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento. 2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. 3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00; 2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00; 3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00; 4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00; 5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00; b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria. 4. Allorquando il progetto e costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
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Art. 1 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. — Testo vigente | Portale Normativo