Art. 5

Raccordo funzionale con le altre Autorità marittime

In vigore dal 13 ago 2008
1. Le Autorità marittime che hanno sede all'interno dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto, o la cui giurisdizione è in parte compresa al suo interno, restano competenti all'esercizio delle funzioni proprie per le attività previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, non riconducibili ai profili funzionali dell'Autorità nei termini disciplinati dal presente regolamento.
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