Art. 1

Funzioni ed organizzazione

In vigore dal 13 ago 2008
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18, comma 1, 69, 70, 578 e 579; Visto l' del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, di adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione ed in particolare il capitolo v della convenzione dal titolo «sicurezza della navigazione»; Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui impegna le Parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato che è parte integrante della Convenzione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'; Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 464, concernente ratifica della convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 30 novembre 1990 (conv. MARPOL); Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51; Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile 8 maggio 1985, regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina; Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, istitutivo dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina; Visto il decreto n. 13/T del 24 gennaio 2008, con il quale il Ministro dei trasporti ha individuato l'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina, nominando contestualmente quale Autorità marittima della navigazione dello Stretto un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Visto l'articolo 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che demanda ad un apposito decreto ministeriale di natura regolamentare la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto nonché la disciplina del traffico marittimo nello Stretto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007, n. 271; Considerato opportuno procedere a delineare le strutture organizzative dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto e le relative aree funzionali; Ritenuto necessario, per quanto detto, procedere ad individuare l'assetto organizzativo dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e, nello stesso tempo, individuare le attribuzioni proprie della stessa anche per delineare, sul piano funzionale, compiti e attribuzioni in rapporto alle Autorità marittime che hanno giurisdizione nell'area; Ritenuto che occorre procedere all'individuazione delle coordinate geografiche di un nuovo schema di separazione del traffico che, a garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, tenga altresì conto delle mutate caratteristiche del naviglio in transito e della crescente intensità del traffico dettando regole che contemplino gli specifici rischi derivanti dall'intersezione tra il traffico con direttrice est-ovest, relativo prevalentemente ai servizi di trasporto locali, ed il traffico con direttrice nord-sud; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri resa con nota prot. n. 3038 del 13 giugno 2008; Adotta il seguente regolamento: . Funzioni ed organizzazione 1. All'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina è preposta l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, d'ora in poi Autorità, con sede in Messina, che svolge funzioni in materia di sicurezza della navigazione, controllo e monitoraggio del traffico marittimo, di ricerca e salvataggio della vita umana in mare e gestione delle emergenze. 2. L'Autorità, elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ha rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione marittima e dipende dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. L'Autorità è diretta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a Capitano di vascello ed è articolata nelle seguenti unità organizzative: a) reparto tecnico-operativo, con compiti di controllo e monitoraggio del traffico marittimo; di gestione delle emergenze; di soccorso alla vita umana e di assistenza in mare di cui alla «SAR» (convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo), nell'area indicata all', comma 1; b) reparto tecnico-amministrativo, con compiti connessi all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizi tecnico-nautici, sicurezza della navigazione e connessa attività di vigilanza; c) servizio amministrativo - logistico con compiti di ordine amministrativo - contabile e di gestione delle risorse finanziarie e dei beni strumentali mobili ed immobili assegnati; d) segreteria di supporto generale con compiti di supporto amministrativo alle suddette componenti.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-06-23;128#art-1

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