Sez. II

Art. 6

Assicurazione frontiera

In vigore dal 3 giu 2002
Assicurazione «frontiera» 1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all' ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
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